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STRESS LAVORO CORRELATO

STRESS LAVORO CORRELATO                                  

Normativa
Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81
Accordo europeo sullo stress sul lavoro (8/10/2004)

Con  l'entrata in vigore delle nuove disposizioni legislative in materia di Sicurezza, il  D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 , l’Art. 17 comma 1 lettera a), impone a tutti i datori di lavoro la valutazione di tutti i rischi presenti in azienda, nello specifico all'art. 28, si fa riferimento alla valutazione dello “stress lavoro-correlato “ secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004 , siglato il 9 giugno 2008.( Accordo interconfedereale siglato il 9 giugno 2008 tra  CES (Sindacato europeo); Unice (confindustria europea)”; Ueapme (associazione europea artigianato, Ceep (associazione europea delle imprese partecipate dal pubblico e di interesse economico generale).
Art. 28.
Valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all'articolo 17( …),deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, (…)

Tutte le aziende, indipendentemente dalla dimensione, dai settori di attività  o dalla tipologia del contratto o del rapporto del lavoro  (  Art. 1 comma 2 , dell’accordo europeo sopra citato ) dovranno provvedere ad adeguarsi a questo nuovo fattore di rischio.

E' necessario mettersi in regola con la norma a partire dal 1 Agosto  2010".  ( Vedi decreto allegato)

 



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modifiche art. 28 D.leg.n.81
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